Art. 1.

      1. La disposizione contenuta nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve essere interpretata nel senso che la causa ostativa si applica solamente a coloro che hanno riportato la condanna penale rivestendo, al momento della commissione del reato, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio e non anche agli eventuali candidati privi della medesima qualifica.